La gestione dei figli rappresenta senza dubbio l’aspetto più delicato, emotivo e cruciale di ogni separazione o divorzio. Troppo spesso il concetto di affidamento viene frainteso o confuso con la semplice ripartizione dei tempi di permanenza. L’ordinamento italiano, profondamente rinnovato negli ultimi decenni, pone al centro assoluto il principio della “bigenitorialità”: il diritto imprescindibile del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, anche dopo la rottura del legame di coppia.
L’affidamento condiviso è oggi la regola generale e assoluta del nostro sistema, derogabile solo in casi eccezionali e documentati. In questa guida, lo Studio Legale Merlo & Rossetto analizza come funziona concretamente l’affidamento condiviso, chiarendo la fondamentale differenza tra affidamento e collocamento, le regole per le decisioni importanti e i rari casi in cui è possibile richiedere al Giudice l’affidamento esclusivo.
In Sintesi: L'Affidamento Condiviso
- Bigenitorialità come Regola: L'affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.) è il regime ordinario per tutelare il diritto del figlio a crescere con entrambi i genitori.
- Affidamento vs Collocamento: Condividere l'affido non significa dividere il tempo del bambino al 50%. Il Giudice stabilisce un "collocamento prevalente" presso una sola abitazione.
- Decisioni Congiunte: Le scelte di maggiore interesse (salute, istruzione, residenza abituale) devono sempre essere prese di comune accordo tra madre e padre.
- Affido Esclusivo: Viene concesso (art. 337-quater c.c.) solo in casi di grave inidoneità genitoriale, violenza o quando l'affido condiviso risulta pregiudizievole per il minore.
Il principio della Bigenitorialità e l’art. 337-ter del Codice Civile
Nel nostro sistema giuridico, la separazione scioglie il rapporto tra i coniugi ma lascia intatto il rapporto genitoriale. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce chiaramente che il figlio minore ha il diritto di conservare rapporti significativi non solo con i genitori, ma anche con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. L’affidamento condiviso traduce in pratica questo principio: la “responsabilità genitoriale” (ex patria potestà) non viene tolta a nessuno dei due, ma continua ad essere esercitata congiuntamente. Questo implica che le questioni di maggior interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, devono obbligatoriamente essere assunte di comune accordo.
La differenza tra Affidamento Condiviso e Collocamento
L’errore più comune in cui cadono i genitori è pensare che l’affidamento condiviso significhi dividere il bambino “a metà”, facendogli trascorrere tre giorni in una casa e quattro in un’altra. Pur esistendo il cosiddetto “collocamento paritetico” (tempi perfettamente uguali), la giurisprudenza maggioritaria predilige il “collocamento prevalente”. Questo significa che il minore ha una sua casa di residenza abituale (solitamente la ex casa coniugale) dove trascorre la maggior parte del tempo con un genitore (il genitore collocatario). L’altro genitore godrà di un ampio e flessibile diritto di visita, regolamentato tramite un calendario specifico (frequenza infrasettimanale, weekend alternati, divisione delle festività e delle vacanze estive). L’obiettivo dello Studio Merlo & Rossetto è strutturare un piano genitoriale che eviti al minore lo stress “con la valigia sempre in mano”, garantendogli stabilità.
L’eccezione alla regola: L’Affidamento Esclusivo
Molti genitori si rivolgono al nostro studio chiedendo l’affidamento esclusivo a causa dell’elevata conflittualità con l’ex coniuge. È essenziale chiarire che il semplice litigio tra gli ex partner non giustifica mai la revoca dell’affido condiviso. L’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.) è una extrema ratio. Il Giudice lo dispone unicamente quando l’affidamento all’altro genitore è oggettivamente contrario all’interesse del minore. Quali sono questi casi? Parliamo di situazioni gravissime: violenza domestica, abusi, totale disinteresse verso il figlio protratto nel tempo, incapacità genitoriale certificata (ad esempio per tossicodipendenza o gravi patologie psichiatriche non curate) o tentativi di alienazione parentale (mettere sistematicamente il figlio contro l’altro genitore).
Il ruolo centrale del piano genitoriale e delle spese straordinarie
Una separazione gestita bene previene anni di ricorsi futuri. Per questo motivo, la stesura del “Piano Genitoriale” e del protocollo delle spese è un’attività certosina. Oltre al mantenimento ordinario (la somma fissa mensile), i genitori devono dividere le cosiddette “spese straordinarie” (mediche, scolastiche, sportive, ludiche). Alcune di queste, per giurisprudenza consolidata, richiedono il preventivo accordo dell’altro genitore (ad esempio l’iscrizione a una scuola privata o a un corso di lingua all’estero), mentre altre (come le visite mediche urgenti o i libri scolastici obbligatori) non necessitano di consenso e vanno rimborsate automaticamente. Fissare queste regole nero su bianco all’inizio della separazione è la vera chiave per garantire la tranquillità familiare negli anni a venire.
Domande Frequenti (FAQ)
Il bambino può decidere con quale genitore vivere? Il figlio minore non ha il potere assoluto di “decidere” fino al compimento della maggiore età. Tuttavia, la legge prevede l’obbligo di ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento) in tutti i procedimenti che lo riguardano. Il Giudice terrà in altissima considerazione la volontà espressa dal minore, valutandola insieme alle consulenze tecniche per capire se tale volontà sia genuina e non influenzata da uno dei genitori.
Chi prende le decisioni quotidiane nell’affido condiviso? Mentre le decisioni straordinarie (scuola, salute, residenza) devono essere prese insieme, le decisioni attinenti alla vita quotidiana (cosa mangiare, come vestirsi, a che ora andare a letto, la gestione dei compiti pomeridiani) spettano singolarmente e autonomamente al genitore con il quale il figlio si trova in quel momento.
Cosa succede se l’altro genitore non rispetta i turni di visita? Se un genitore ostacola le frequentazioni dell’altro o, al contrario, diserta sistematicamente gli incontri prefissati creando un danno psicologico al bambino, è possibile agire in giudizio (ai sensi dell’art. 473-bis.39 c.p.c.). Il Giudice può ammonire il genitore inadempiente, infliggere sanzioni pecuniarie, condannarlo al risarcimento del danno e, nei casi più gravi, modificare le condizioni di affidamento e collocamento.
Chi paga le spese straordinarie? Di norma vengono ripartite al 50% tra i genitori, salvo che non vi sia una fortissima sproporzione reddituale (nel qual caso il Giudice può stabilire percentuali diverse, es. 70% e 30%). È fondamentale rispettare i protocolli dei Tribunali locali che indicano esattamente quali spese necessitano di un accordo preventivo e quali no.



