La determinazione dell’assegno di mantenimento rappresenta, senza dubbio, uno dei nodi più complessi e delicati nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio. Non si tratta semplicemente di un calcolo matematico o di una formula fissa, ma di un articolato bilanciamento di interessi che tocca la dignità, l’indipendenza e la storia personale degli ex coniugi.
Nel corso degli ultimi anni, e in modo ancora più marcato fino a questo 2026, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha radicalmente mutato rotta. L’assegno non è più concepito come un “vitalizio” automatico volto a cristallizzare per sempre il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Oggi, l’ordinamento italiano richiede un’analisi rigorosa che premi la reale necessità, ma che allo stesso tempo valorizzi i sacrifici professionali affrontati da uno dei coniugi per il bene della famiglia. In questa guida completa dello Studio Legale Merlo & Rossetto, analizzeremo nel dettaglio la normativa vigente, i criteri di calcolo, e le cause che possono determinare la riduzione o la perdita definitiva dell’assegno.
In Sintesi: L'Assegno di Mantenimento
- ️ Separazione vs Divorzio: Nella separazione (Art. 156 c.c.) si tende a preservare il tenore di vita; nel divorzio (Art. 5 L. 898/70) l'assegno ha natura assistenziale, perequativa e compensativa.
- Il Criterio Compensativo: L'assegno ristora il coniuge che ha sacrificato la propria carriera per dedicarsi alla cura dei figli e della casa, permettendo all'altro di arricchirsi professionalmente.
- Decadenza per Nuova Convivenza: L'instaurazione di una nuova famiglia di fatto (convivenza *more uxorio* stabile) comporta la perdita del diritto all'assegno.
- Onere della Prova: Il coniuge che richiede l'assegno deve dimostrare non solo la disparità reddituale, ma anche l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati (es. per età o salute).
La netta differenza tra Assegno di Mantenimento e Assegno Divorzile
Il primo, fondamentale errore in cui spesso si incorre è confondere l’assegno di mantenimento con l’assegno divorzile. Giuridicamente, si tratta di due istituti profondamente diversi, regolati da normative e presupposti differenti. L’assegno di mantenimento è disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile e si applica durante la fase della separazione. In questa fase, il vincolo matrimoniale non è sciolto, ma solo “sospeso”. Pertanto, permane il dovere di assistenza materiale. Il Giudice, in questa sede, valuta la disparità reddituale tra i coniugi con l’obiettivo (nei limiti del possibile) di garantire al coniuge più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, purché quest’ultimo non abbia subìto l’addebito della separazione. L’assegno divorzile, regolato dall’art. 5 della Legge 898/1970, entra in gioco con il divorzio, quando il vincolo matrimoniale viene reciso definitivamente. Qui la prospettiva cambia: non c’è più il dovere di mantenere il tenore di vita. Come sancito dalle epocali sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (a partire dalla n. 18287/2018 in poi), l’assegno divorzile ha una natura composita: assistenziale (se il coniuge è del tutto privo di mezzi), perequativa e compensativa.
Il Criterio Compensativo: Il valore del lavoro in casa
Cosa significa natura “compensativa”? Significa che il Tribunale non guarda solo a chi guadagna di più oggi, ma a come si è arrivati a questa disparità. Se una moglie (o un marito) ha rinunciato a progressioni di carriera, ha accettato lavori part-time o ha smesso di lavorare per occuparsi dei figli e della casa, permettendo all’altro coniuge di dedicarsi totalmente alla propria professione e di accumulare ricchezza, questo sacrificio deve essere risarcito. L’assegno serve quindi a colmare il vuoto patrimoniale e pensionistico creato da queste scelte fatte “di comune accordo” durante la vita matrimoniale.
La capacità lavorativa e la ricerca di un’occupazione
Un aspetto su cui la giurisprudenza del 2026 è inflessibile è il dovere di attivazione. Il coniuge che richiede l’assegno, se in età lavorativa e in buona salute, non può adagiarsi sulla richiesta economica. Deve dimostrare in Tribunale di essersi attivato concretamente per cercare un’occupazione (iscrizione ai centri per l’impiego, invio di curriculum, partecipazione a concorsi). Se il Giudice accerta che il richiedente è rimasto inerte per colpa o negligenza, la richiesta di mantenimento verrà rigettata, o l’importo drasticamente ridotto. Ovviamente, la valutazione cambia radicalmente se il coniuge debole ha un’età avanzata (es. oltre i 55-60 anni) o problemi di salute che rendono oggettivamente impossibile il reinserimento nel mercato del lavoro.
L’indagine Patrimoniale: Come si provano i redditi reali
In Italia, non esiste un software automatico per calcolare l’assegno (come invece accade per il mantenimento dei figli in altri Paesi). La quantificazione spetta al Giudice sulla base dell’istruttoria. Ma cosa succede se un coniuge lavora in nero o occulta i propri beni? Durante la causa, le parti devono presentare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti conto bancari e le visure immobiliari/societarie. Tuttavia, se vi sono sospetti di reticenza, gli avvocati dello Studio Merlo & Rossetto possono richiedere al Giudice l’emissione di ordini di esibizione bancaria o, nei casi di grave sproporzione tra i redditi dichiarati e il reale tenore di vita (es. auto di lusso, vacanze costose, immobili intestati a prestanome), l’intervento della Guardia di Finanza (Polizia Tributaria) per indagini patrimoniali approfondite.
L’Assegnazione della Casa Familiare
Un elemento che riduce significativamente l’importo dell’assegno di mantenimento è l’assegnazione della casa coniugale. L’assegnazione (che, ricordiamo, viene disposta quasi esclusivamente nell’interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti) rappresenta un’utilità economica importantissima. Il genitore che ottiene il diritto di abitare nella casa familiare risparmia l’esborso di un canone di locazione; di questo “risparmio” il Giudice terrà inevitabilmente conto al momento di quantificare l’eventuale assegno dovuto dall’altro coniuge.
La Nuova Convivenza e la Perdita dell’Assegno
Cosa accade se il coniuge che percepisce l’assegno inizia una nuova relazione? Se si tratta di una semplice frequentazione, nulla cambia. Ma se la nuova relazione si trasforma in una convivenza stabile e duratura (famiglia di fatto), la giurisprudenza di Cassazione ha stabilito che viene a recidersi ogni legame con il precedente matrimonio. In questo caso, il diritto all’assegno di mantenimento (o divorzile) decade. Il coniuge obbligato al versamento può depositare un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, chiedendo l’immediata revoca dell’assegno. Per farlo, sarà fondamentale fornire prove concrete della coabitazione stabile (ad esempio tramite certificati di residenza, bollette cointestate o relazioni di agenzie investigative autorizzate).
Domande Frequenti (FAQ)
Quanto dura l’assegno di mantenimento? L’assegno di mantenimento dura fino alla sentenza di divorzio (momento in cui può essere sostituito dall’assegno divorzile) oppure finché non mutano le condizioni economiche di una delle parti. Può essere revocato se il beneficiario trova un lavoro adeguato o inizia una convivenza stabile.
Se mia moglie/mio marito si licenzia volontariamente, devo pagare di più? No. La giurisprudenza sanziona la volontaria dismissione del posto di lavoro. Se un coniuge si licenzia senza giusta causa o rifiuta offerte di lavoro adeguate, il Giudice non aumenterà l’assegno e potrà valutarlo negativamente ai fini della concessione stessa.
Posso versare l’assegno in un’unica soluzione (una tantum)? Questo è possibile solo in sede di divorzio (non di separazione). Se c’è l’accordo tra le parti e il Tribunale ritiene la somma congrua, il versamento una tantum (spesso tramite il trasferimento di un immobile o di una forte somma di denaro) chiude definitivamente ogni pendenza economica futura.
L’assegno di mantenimento è tassato? Sì. Ai fini IRPEF, l’assegno di mantenimento periodico versato al coniuge costituisce onere deducibile per chi lo versa e reddito imponibile per chi lo riceve. Diversamente, l’assegno destinato al mantenimento dei figli non è deducibile né tassabile.



