La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) o disturbi dell’apprendimento richiede da parte dei Consigli di Classe un rigoroso rispetto delle tutele individualizzate. Quando la scuola omette di applicare gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia, il giudizio di non ammissione si trasforma in un atto amministrativo illegittimo. A fare chiarezza è la recentissima sentenza numero 3006 del TAR Campania, pubblicata il 12 maggio 2026, che ha accolto il ricorso del padre di una studentessa di prima media, annullando definitivamente la sua bocciatura. Il caso, ripreso dalle testate giornalistiche di settore come Orizzonte Scuola, evidenzia come gli istituti scolastici abbiano l’onere probatorio di dimostrare l’effettiva messa in pratica del percorso di sostegno individualizzato.
I Fatti del Caso in Sintesi
- La condizione dell'alunna: Una studentessa di prima media affetta da un disturbo misto delle abilità scolastiche viene fermata dal Consiglio di Classe nel giugno 2025.
- Il ricorso e la frequenza con riserva: Il padre impugna la delibera al TAR Campania; il giudice concede la sospensiva permettendo alla ragazza di frequentare la seconda media "con riserva" nell'anno scolastico 2025/2026.
- La colpa della scuola: L'istituto non è stato in grado di dimostrare l'applicazione pratica del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Dalla stessa relazione della preside sono emersi furti di pc e interrogazioni a sorte.
- Effetti e spese: La bocciatura viene annullata con efficacia retroattiva (*ex tunc*), convalidando definitivamente l'anno frequentato. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito viene condannato al rimborso delle spese vive del contributo unificato.
Dalla diagnosi di disturbo misto allo scrutinio di non ammissione
La vicenda prende le mosse in un istituto scolastico della Campania. Una studentessa del primo anno della scuola media, affetta da un disturbo misto delle abilità scolastiche (condizione clinica che inficia l’apprendimento in più aree contemporaneamente), era titolare di un regolare Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questo strumento rappresenta la misura d’elezione per favorire il successo formativo ai sensi della Legge n. 170/2010. Nel caso di specie, il documento prevedeva tutele specifiche: concessione di tempi aggiuntivi per le verifiche, utilizzo di supporti informatici (computer e tablet) e lo svolgimento di interrogazioni orali programmate per evitare verifiche a sorpresa.
Nonostante la presenza del piano, il 16 giugno 2025 il Consiglio di Classe deliberava la non ammissione dell’alunna alla classe seconda. Assistita dalle vie legali, la famiglia ha immediatamente adito il TAR Campania richiedendo l’annullamento del verbale di scrutinio. Nelle more del giudizio di merito, il tribunale ha concesso la tutela cautelare, permettendo alla minore di frequentare l’intero anno scolastico 2025/2026 con riserva.
Le violazioni del PDP accertate dal Tribunale Amministrativo
Con la sentenza n. 3006/2026, la quarta sezione del TAR Campania ha accolto il ricorso, evidenziando che l’amministrazione scolastica è venuta meno all’onere di dimostrare la corretta e diligente applicazione delle misure di supporto programmate.
Dall’istruttoria e dalla relazione firmata dalla stessa dirigente scolastica sono emerse gravi inadempienze materiali e procedurali:
Mancata disponibilità dei supporti informatici: La scuola ha giustificato il mancato utilizzo dei dispositivi informatici previsti dal PDP a causa di alcuni furti di computer e tablet avvenuti all’interno dell’istituto, privando di fatto la studentessa delle tutele necessarie.
Violazione delle modalità d’esame: I docenti hanno violato il divieto di interrogazioni a sorpresa, sottoponendo l’alunna a verifiche orali non programmate o addirittura individuate tramite sorteggio.
Il TAR Campania ha quindi statuito un principio chiarissimo: “La scuola non ha dimostrato di aver posto in essere tutti gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche dell’alunna”.
Illegittimità delle motivazioni: colpevolizzato il disturbo dell’apprendimento
I magistrati amministrativi si sono soffermati con severità sulle espressioni valutative utilizzate dal Consiglio di Classe nel verbale di scrutinio finale. I professori avevano motivato l’arresto scolastico adducendo che l’alunna presentasse “eccessiva vivacità”, “scarso impegno”, “metodo di studio disorganico” e una “personalità non adeguata”.
Per il TAR, tali giudizi sono censurabili sotto molteplici aspetti:
Vaghezza concettuale: Formule quali “personalità non adeguata” ed “eccessiva vivacità” si pongono del tutto al di fuori di una corretta e oggettiva griglia di valutazione tecnica e didattica.
Travisamento dei fatti correlati al disturbo: Attribuire il “metodo disorganico” o lo “scarso impegno” alla mancanza di volontà della ragazza costituisce un manifesto errore di fatto. La disorganizzazione è una conseguenza diretta del disturbo misto delle abilità scolastiche diagnosticato, che influisce direttamente sulla capacità di organizzarsi dello studente.
Inidoneità delle clausole di stile: Scrivere che l’alunna ha ricevuto “stimoli continui da parte di tutto il Consiglio” è una mera clausola di stile, insufficiente a dare conto delle misure concrete e personalizzate che la scuola avrebbe dovuto adottare per adempiere all’obbligo di integrazione e supporto.
Effetti della sentenza e regolamento delle spese
Per effetto dell’accoglimento del ricorso, il provvedimento di non ammissione è stato annullato con efficacia ex tunc (retroattiva). Di conseguenza, l’anno scolastico frequentato dall’alunna con riserva è stato definitivamente convalidato, sanando l’intero percorso scolastico da ogni profilo di irregolarità.
Sotto il profilo delle spese di lite, il TAR Campania ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle sole spese vive del contributo unificato (spese di tribunale), disponendo invece la compensazione delle spese relative agli onorari dei difensori.
FAQ per le famiglie (Caso Reale TAR Campania n. 3006/2026)
Si può impugnare la bocciatura di un alunno se la scuola viola il PDP previsto dalla Legge 170/2010? Sì. Se il Consiglio di Classe non dimostra di aver messo in pratica concretamente gli aiuti previsti dal Piano Didattico Personalizzato (come l’uso dei computer o i tempi aggiuntivi), la bocciatura è illegittima per difetto di osservanza istruttoria e viene annullata dal TAR.
La scuola può giustificare il mancato rispetto del PDP a causa del furto dei computer dell’istituto? No. Come chiarito dai giudici, le carenze logistiche od organizzative interne (quali i furti di tablet o computer necessari allo studio) non esonerano l’istituto scolastico dai propri adempimenti normativi nei confronti dell’alunna.
I professori possono fare interrogazioni a sorpresa o a sorte se il piano personalizzato lo esclude? No. Sottoporre l’alunno con disturbi dell’apprendimento a verifiche orali non programmate o individuate tramite sorteggio viola apertamente le tutele stabilite nel piano personalizzato, inficiando la legittimità della deliberazione finale.
Se il TAR annulla la bocciatura, cosa succede all’anno scolastico frequentato “con riserva”? L’annullamento opera con efficacia retroattiva (ex tunc). Di conseguenza, l’anno scolastico frequentato dall’alunno con riserva viene definitivamente convalidato a tutti gli effetti di legge, sanando il percorso da ogni profilo di irregolarità.
FAQ per gli Avvocati
Qual è il perimetro di censura del difetto di motivazione applicato dal TAR Campania nel sindacato delle formule valutative sui DSA? L’utilizzo nel verbale di formule quali “metodo di studio disorganico” o “scarso impegno” senza correlazione con la diagnosi clinica configura un manifesto eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Poiché il disturbo delle abilità scolastiche influisce direttamente sulle capacità organizzative, l’addebito di tali condotte alla mera volontà del discente evidenzia l’assenza di una corretta griglia di valutazione tecnica.
Le clausole di stile relative a “generici stimoli forniti dal Consiglio” assolvono all’onere probatorio in capo all’Amministrazione scolastica? No. Le affermazioni relative alla somministrazione di “stimoli continui” costituiscono mere clausole di stile, del tutto inidonee a dimostrare l’adempimento dell’obbligo di integrazione e supporto didattico. L’Amministrazione ha l’onere di produrre documentazione analitica atta a dimostrare l’effettiva adozione delle specifiche misure dispensative e compensative stabilite dal PDP.
Le nostre fonti legali
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